Strade: adesso il Comune di Ischia rischia molto più di prima!
Proprio oggi leggevo sul quotidiano IL GOLFO un articolo di Luigi Telese che condannava, tra le tante colpe dell’amministrazione di Giosi Ferrandino, lo stato pietoso delle nostre strade. Ebbene, la notizia che segue sembra rappresentare un’ulteriore tegola per le nostre casse comunali. Com’è noto, sono tantissime le cause per risarcimento danni di persone che hanno subito un trauma da caduta a causa dello scarso stato di manutenzione di marciapiedi e sedi stradali, o che hanno subito danni ai propri veicoli per lo stesso motivo. Da oggi, questa nuova sentenza della Cassazione sembra rappresentare un notevole punto a favore per la soccombenza del Comune in tali giudizi e, soprattutto, con la diretta responsabilità finanche dei dirigenti che hanno omesso di intervenire. Leggete un pò:
“I Comuni sono tassativamente obbligati a rimuovere buche, bolle o, in generale, tutte quelle insidie per strada che possono causare incidenti e cadute dolorose. Se i Comuni non si attivano, avverte la Cassazione, saranno chiamati a rispondere in sede penale per le lesioni causate ai cittadini.
Applicando questo principio, la quarta sezione penale ha convalidato una condanna per lesioni colpose nei confronti di Antonio O., dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Acqui Terme (Alessandria), colpevole per le lesioni causate ad una signora, Angela B., inciampata su una ‘bolla’ dell’asfalto.
In particolare, come ricostruisce la sentenza 13775, al dirigente comunale era stato contestato di avere omesso la necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio del passaggio pedonale fra il marciapiede e l’attraversamento della carreggiata, in cui si era verificata la caduta della signora, cosi’ permettendo il permanere di una ‘bolla’ di materiale bituminoso rialzata rispetto al piano di camminamento e pericolosa in quanto difficilmente visibile e non segnalata, tale da provocare la caduta.
Da qui la condanna del dirigente comunale per lesioni colpose inflitta dal tribunale di Acqui Terme il 27 ottobre 2009. Inutile la difesa del dirigente comunale volta a dimostrare l’assenza di responsabilita’ “in considerazione della piena visibilita’ e non insidiosita’ del piccolo rilievo sull’asfalto”. Insomma, a detta del Comune, quella caduta era solo dovuta alla disattenzione del pedone.
Piazza Cavour ha respinto il ricorso della difesa di Antonio O. ed ha sottolineato che “il sindaco e il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali”.
Ebbene come ragguaglia ancora la Suprema Corte, il principio e’ stato applicato legittimamente anche nel caso in questione, “essendosi verificato che lo stato della strada poteva determinare prevedibilmente eventi del genere”. Da qui la responsabilita’ del dirigente del Comune il cui “compito cautelare in quanto onerato della manutenzione e’ proprio quello di rimuovere quelle situazioni di irregolarita’ da cui e’ prevedibile possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti”. La disattenzione, avverte ancora la Cassazione, se il Comune non si attiva per rimuovere le insidie non e’ che un “pretesto” di cui non tenere alcun conto.”